Apprendistato

Apprendistato

Nell’ambito del d.lgs 81/2015 – art. 44, per le aziende che assumono apprendisti di II° LIVELLO – ovvero apprendistato professionalizzante – la formazione può essere erogata internamente all’azienda.

Ricordiamo che il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere i piani formativi per la formazione professionalizzante interna da impartire all’apprendista e di registrare l’addestramento tecnico sul libretto formativo di quest’ultimo.

Api Servizi alle Imprese, per aiutare le imprese ad orientarsi negli adempimenti ed assolverli al meglio, offre un servizio completo di accompagnamento al tutor aziendale per la gestione della formazione professionalizzante interna del suo apprendista che consiste in:

  • Analisi della figura professionale di concerto con il tutor aziendale;
  • Redazione e consegna del piano formativo individuale, come parte integrante della lettera di assunzione;

  • Consegna dei registri per la formazione interna;

  • Assistenza a distanza per i successivi anni di assunzione: controllo della registrazione, nel rispetto dell’accordo sull’apprendistato applicato;
Destinatari

Ricordiamo che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, (17 anni se in possesso di qualifica professionale) possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante che ha una durata non superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano e individuati dal contratto collettivo).

Durata contratto

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali individuati dal contratto collettivo dell’artigianato).

BENEFICI ECONOMICI

Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiore rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.

BENEFICI FISCALI

Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.

Benefici contributivi

Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.

Alla retribuzione erogata in forza del contratto di apprendistato professionalizzante si applica una aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al:

  • 10% per tutta la durata dell’apprendistato;

  • 1,50% il primo anno e 3% il secondo anno, in caso di organico non superiore alle 9 unità.

L’aliquota al 10% viene applicata per un ulteriore periodo di 12 mesi in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato.

Novità: APPRENDISTI OVER 29 ANNI IN NASPI

I lavoratori beneficiari di Naspi, senza limiti di età, possono essere assunti, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con contratto di apprendistato professionalizzante.

Trova applicazione il regime agevolativo proprio del contratto di apprendistato con esclusione.

  • Della libera cedibilità dal contratto al termine del periodo di apprendistato (si applica, invece, la disciplina in materia di licenziamenti individuali);

  • Della estensione dei benefici contributivi per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato;

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