Contributi ridotti per le assunzioni in apprendistato, anche di lavoratori in mobilità o disoccupati (senza limiti età): ecco le istruzioni per datori di lavoro.

Fino al 31 dicembre 2017, i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato di primo livello beneficiano di un’aliquota contributiva a loro carico ridotta al 5% (Messaggio INPS n.2499/2017) e dell’esonero dal ticket di licenziamento (articolo 52 del D.lgs. 150/2015). Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione viene riconosciuta anche per i dodici mesi successivi.

Con il Jobs Act sono state introdotte ulteriori agevolazioni fiscali, dettagliate nel Messaggio INPS n. 2243/2017, che riporta regole e importi dello sgravio contributivo per l’assunzione con contratti di apprendistato professionalizzante, fruibili anche per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015, senza limiti età.

Caso :Apprendisti in mobilità

Per i lavoratori disoccupati o in mobilità assunti dal 1° gennaio 2017 valgono le stesse agevolazioni previste per l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge. In sostanza, nonostante l’abolizione della mobilità a partire dal 1° gennaio 2017 resta la possibilità per il datore di lavoro di beneficiare del bonus per l’assunzione e della quota parte di sgravio contributivo. Per tale tipologia di lavoratori non sono previsti limiti età così da perseguire l’obiettivo della riqualificazione e del reinserimento nel mercato del lavoro.

Per agevolare gli adempimenti legati a queste assunzioni è stata progettata una piattaforma di gestione automatizzata delle istanze attraverso una procedura telematica che consente al datore di lavoro di:

  • verificare, per ciascun lavoratore in procinto di essere assunto, il sussistere delle condizioninecessarie alla fruizione dell’agevolazione;
  • conoscere l’importo dell’incentivoeconomico fruibile sulla base della misura della prestazione di disoccupazione residuale, per i beneficiari dell’indennità di mobilità.

 Incentivi apprendistato: istruzioni INPS

Il nuovo capitolo sull’apprendistato incorpora gli ultimi aggiornamenti su questo contratto previsti dal Jobs Act (Dlgs 81/2015), sulla base della ultime circolari applicative INPS (messaggio 2499/2017). In particolare sono state aggiunte le novità relative agli incentivi per i contratti di apprendistato di primo livello (gli stessi interessati dalla precedente norma sul sistema duale) effettuati dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2017, ovvero:

  • aliquota contributiva al 5%, esente dal contributivo di licenziamento e da quello ai fondi per la formazione professionale;
  • possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante;
  • esonero obbligo retributivo per le ore di formazione all’esterno dell’impresa, retribuzione al 10% per quelle che invece vengono svolte all’interno dell’impresa;
  • IRAP: deduzioni previste per i contratti a tempo indeterminato, esclusione spese formazione dalla base di calcolo.

Questa agevolazione è cumulabile con l’incentivo occupazione giovani e quello per l’occupazione nel Sud. Ci sono anche benefici normativi: gli assunti con questi contratti incentivati non rientrano nella base di calcolo per applicare altri benefici (ad esempio, aliquota disabili).

 

Sistema duale

Per il 2017, la Legge di Bilancio (n.232/2016) ha introdotto un esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali (massimo 3.250 euro l’anno) per assunzioni nell’ambito del cosiddetto sistema duale: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l’apprendistato di alta formazione e ricerca. L’incentivo ai datori di lavoro spetta per assunzioni dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato di giovani che hanno già svolto nella propria azienda attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato, con titolo di studio acquisito da non oltre sei mesi.

Non è cumulabile con altre agevolazioni contributive, mentre si può sommare ad altre tipologie di agevolazioni, come l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili, oppure di lavoratori disoccupati in NASpI.

N.B. Le spese per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo IRAP.

Apprendistato in azienda: guida incentivi